stato bando: chiuso

Bando di gara Ristorazione 2016

Bando Ristorazione 2016

Allegato 1 – Capitolato tecnico

Allegato 2 – POG

Allegato 3 – Prospetto personale uscente

Allegato 4 – DUVRI

Allegato 5 – Domanda di partecipazione EDITABILE

Allegato 6 – Offerta economica EDITABILE

Allegato 7 – Questionario idoneità EDITABILE

Rettifica n°1

Commissione

VERBALI:

Verbale n. 1 11_07_2016

Verbale n. 2 del 11 e 13 luglio 2016

Verbale n. 3 del 13 luglio 2016

Allegato n. 1 verbale 2

Estratto Verbale C.d.A. 14-07-2016

Estratto Verbale 30-08-2016

QUESITI:

QUESITO RISPOSTA
1 È corretto intendere che in merito alla Parte VII del Capitolato d’appalto, comma 2, lett. a) e c) la potenzialità produttiva sia da rendere mediante autodichiarazione del concorrente? Non ci risulta infatti che l’autorizzazione sanitaria riporti tale dato, né dopo una consultazione dell’ASL locale sembra che tale dichiarazione possa essere rilasciata. considerato quanto riportato nel quesito, è consentito dichiarare la potenzialità produttiva del Centro Cottura che si intende adibire all’appalto mediante autodichiarazione. Naturalmente tale dichiarazione dovrà contenere dettagli sufficienti a supporto della potenzialità definita
2 E’ corretto intendere che, relativamente al piano dei trasporti per servizi domiciliari, i concorrenti considerino come sede di consegna la sede municipale di ciascun Comune con tale servizio?

al solo fine della definizione del piano dei trasporti, si ritiene corretto considerare come “primo punto di consegna” la sede municipale di ciascun Comune.

Si ricorda che, come riportato alla Parte X dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico, il Piano Organizzativo dei trasporti deve presentare il dettaglio previsto dalle /abelle presenti nella Parte stessa (pagine 30 e 31).

3

In merito alla gara in oggetto si richiede:

a. quali sono analiticamente per ogni plesso (di ogni comune) le scuole che riceveranno il

pasto dal centro cottura dell’Organizzazione e se alcuni plessi ricevono il pasto dalle cucine già presenti in loco

1. Come riportato alla Parte VIII dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico, i Centri Cottura messi a disposizione dal Committente sono:

a. nel Comune di Botticino: la cucina presso la Scuola dell’Infanzia “Caduti delle Cave” in Via Manzoni, 2 (Botticino Mattina) adibita esclusivamente alla cottura di alcuni primi piatti (come precisato al Punto1 dell’Articolo 2, Parte II),

b. nel Comune di Capriano del Colle: la cucina presso la Scuola dell’Infanzia in via

Ungaretti, 28 (Fenili Belasi),

c. nel Comune di Mazzano:

c.1 la cucina presso la Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” in via IV Novembre, 20

(Mazzano),

c.2 il Centro Cottura presso la Scuola dell’Infanzia in Via Mazzini, 44 (Molinetto),

c.3 il Centro Cottura presso la Scuola dell’Infanzia “B. Portesi” in via Matteotti, 28 C/D

(Ciliverghe).

2. Ne consegue che:

a. Il Comune di Mazzano risulta indipendente (i Centri Cottura presenti e la cucina hanno sufficiente capacità produttiva per servire tutti i plessi del Comune stesso),

b. il Comune di Capriano del Colle, con la cucina presso la Scuola dell’Infanzia, riesce a servire la Scuola dell’Infanzia stessa e l’adiacente Asilo Nido,

c. tutte le altre utenze (incluse quelle a domicilio) sono da produrre presso il Centro Cottura dell’Organizzazione (salvo la preparazione di primi piatti presso la Scuola dell’Infanzia “Caduti delle Cave” di Botticino.

3. Per la definizione analitica dei pasti. È possibile fare riferimento alle tabelle riportate alla Parte II, Articolo 3 dell’Allegato 1 – Capitolato Tecnico

4

Si chiedere la pubblicazione di tutte le planimetrie in formato modificabile .dwg di refettori e cucine.

Con più urgenza sarebbe nostro interesse poter avere la pianta in formato .dwg del refettorio della Primaria Giovanni XXIII di Nuvolera , a seguire le altre piante delle cucine e degli altri refettori.

Quanto richiesto è scaricabile dal seguente link: https://www.dropbox.com/sh/2p29ona8gx9hk9r/AADoQv1lFjM1x4USS3ENtGLia?dl=0

Si precisa che, purtroppo, alcune planimetrie sono esclusivamente disponibili in formato .pdf e non nel formato richiesto.

 

5

la presente per chiedere, relativamente alla gara in oggetto, indicazione del numero di diete scolastiche fornite nell’ anno scolastico  2015/2016 in totale dagli attuali gestori nei diversi Comuni.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, cordiali saluti.

 

I dati rilevati all’anno scolastico 2015/2016 sono i seguenti: a. per il Comune di Botticino: 23 diete di tipo terapeutico e 32 di tipo etico-religioso; b. per il Comune di Capriano del Colle: 3 diete di tipo terapeutico e 4 di tipo etico-religioso; c. per il Comune di Mazzano: 36 diete di tipo terapeutico e 23 di tipo etico-religioso; d. per il Comune di Nuvolento: nessuna dieta ad oggi richiesta; e. per il Comune di Nuvolera: 6 diete di tipo terapeutico e 1 di tipo etico-religioso.
6 in riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede conferma che i requisiti del Centro Cottura che l’organizzazione intende proporre per la preparazione dei pasti per il Vostro appalto siano quelli riportati nella PARTE VII – Specifiche della fornitura a pag. 27 del Capitolato speciale di appalto e che  la certificazione UNI EN ISO 22000:2005 richiesta all’articolo 2 del bando di gara, in caso di ATI o avvalimento debba essere in capo all’organizzazione capogruppo

Si conferma che i requisiti del Centro Cottura dell’Organizzazione devono essere quelli riportati alla Parte VII – Specifiche della fornitura – Il Centro Cottura dell’Organizzazione dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico.

Alla luce della Parte V del Bando (punto 3), la certificazione UNI EN ISO 22000:2005 deve essere posseduta dai soggetti che eseguono la parte di appalto relativa alla preparazione dei pasti, indipendentemente dalla qualità di mandatario/capogruppo o di mandante.

 

7

 

relativamente al piano dei trasporti per utenti a domicilio è corretto intendere che si debba indicare come prima consegna la sede municipale e solamente la partenza per la seconda consegna?

 

Quanto definito nel quesito è corretto. La seconda tabella esplicativa (riportata a seguito del comma 8 della Parte X dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico) prevede infatti: “Trasporto 1° Utente o Punto del Comune” (che può essere inteso come sede municipale), “Scarico” e “Partenza per 2° Utente” (o seconda consegna).
8 Siamo a chiedere se il valore complessivo dell’appalto stimato nel bando(€ 6.366.161,15) è comprensivo dell’importo degli oneri di sicurezza ex DUVRI di € 9.842,00

1. Gli oneri di sicurezza aziendali (indicati dal concorrente) e quelli relativi ai rischi inteferenziali

(indicati dal Committente) non sono compresi nell’importo stimato dell’appalto posto a base di gara.

2. Si tratta infatti di oneri non soggetti a ribasso, direttamente sostenuti dall’appaltatore – a

proprio a carico – durante l’esecuzione del contratto e dei quali il concorrente deve tenere

conto nella definizione del ribasso da offrire.

 9

la presente per chiedere conferma che nel progetto tecnico –organizzativo della gara in oggetto debbano essere indicate:

–          Al punto i) migliorie di natura formativo – promozionale – la somma in euro di eventuali sponsorizzazioni (fermo restando che l’offerta tecnica non dovrebbe riportare indicazioni economiche);

–          Al punto J) oneri di sicurezza – indicazione in euro delle spese per oneri di sicurezza presunti da sostenere (fermo restando che l’offerta tecnica non dovrebbe riportare indicazioni economiche).

 

 

Sì, si conferma.

Il concorrente può indicare, fra le “migliorie di natura formativo-promozionale”, una somma per finanziare iniziative del Committente nell’ambito della cultura dell’alimentazione. Il concorrente può inoltre indicare se intende progettare o realizzare direttamente tali iniziative (di concerto con il Committente).

Quanto agli oneri di sicurezza (aziendali), nel “quadro economico” il concorrente dettaglia il valore di tutte le misure programmate per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutte queste “indicazioni economiche” sono ammesse nell’offerta tecnica perché non mettono la commissione giudicatrice in condizione di conoscere in anticipo l’entità del prezzo (la percentuale di ribasso) offerto dal concorrente.

 

 

9

la presente per chiedere conferma che nel progetto tecnico –organizzativo della gara in oggetto debbano essere indicate:

–          Al punto i) migliorie di natura formativo – promozionale – la somma in euro di eventuali sponsorizzazioni (fermo restando che l’offerta tecnica non dovrebbe riportare indicazioni economiche);

–          Al punto J) oneri di sicurezza – indicazione in euro delle spese per oneri di sicurezza presunti da sostenere (fermo restando che l’offerta tecnica non dovrebbe riportare indicazioni economiche).

 

Sì, si conferma.

Il concorrente può indicare, fra le “migliorie di natura formativo-promozionale”, una somma per finanziare iniziative del Committente nell’ambito della cultura dell’alimentazione. Il concorrente può inoltre indicare se intende progettare o realizzare direttamente tali iniziative (di concerto con il Committente).

Quanto agli oneri di sicurezza (aziendali), nel “quadro economico” il concorrente dettaglia il valore di tutte le misure programmate per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutte queste “indicazioni economiche” sono ammesse nell’offerta tecnica perché non mettono la commissione giudicatrice in condizione di conoscere in anticipo l’entità del prezzo (la percentuale di ribasso) offerto dal concorrente.

 

 

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In riferimento alla formula indicata dal Bando in oggetto per la valutazione dell’offerta economica (pag. 19),

considerato che la gara viene correttamente bandita secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo un peso ponderale di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti a quella economica;

ritenuto inoltre che in forza del nuovo Codice appalti (D. Lgs. 50/2016)- sotto cui la gara è bandita- , le gare per la ristorazione devono essere aggiudicate “esclusivamente” sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che tale criterio è espressamente individuato – ex art. 95, comma 3, D. Lgs. 50/2016 – “sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; riteniamo che l’applicazione della formula indicata in gara produrrebbe effetti distorsivi sull’attribuzione del punteggio riferito all’elemento prezzo tali da vanificare sostanzialmente lo sforzo prodotto dai Concorrenti in sede di offerta tecnica e della Commissione in sede di valutazione qualitativa dei progetti. Infatti la formula posta in gara attribuisce una differenza di punteggio talmente elevata in rapporto ad un differenziale delle percentuali di ribasso offerte anche minimo che, benché il criterio di valutazione dell’elemento prezzo sia nominativamente largamente inferiore rispetto a quello economico, in realtà travalica ed sminuisce il punteggio tecnico, di fatto trasformando una gara di tale importanza, valore e dimensione in una gara aggiudicata al prezzo più basso (ora definitivamente vietata nel settore della ristorazione dal Nuovo Codice appalti ex art. 95, comma 3). Al contrario invece, si ritiene che la formula inversamente proporzionale applicata al valore economico complessivo offerto dal Concorrente sia quella maggiormente coerente con l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Secondo tale formula, all’offerta economica più bassa (ottenuta sommando i costi offerti in sede di gara da ciascuna Azienda per ogni tipologia di pasto e moltiplicati in ragione del numero complessivo di pasti per ogni servizio come indicati nell’Allegato 1 – Capitolato Tecnico) verranno attribuiti 30 punti. Le altre offerte vedranno l’attribuzione di punteggi in misura inversamente proporzionale al prezzo secondo la formula:

A : B = X : 30

Dove: A = prezzo della migliore offerta B = prezzo dell’offerta da valutare; X = punteggio da attribuire all’offerta da valutare. Alla luce di quanto sinora esposto, si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di voler prendere in considerazione quanto sopra rilevato e per l’effetto emendare la formula di attribuzione del punteggio dell’offerta economica.

L’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio “esclusivo” per l’affidamento della ristorazione scolastica non è una novità introdotta dal Dlgs n. 50/2016 (art. 95, comma 3), perché era già espressamente prevista – ad esempio – dall’art. 59, comma 4 della L. n. 488/99 (“legge finanziaria 2000”).

Peraltro è notorio che il “miglior rapporto qualità/prezzo” non postula l’irrilevanza del prezzo (ribasso) offerto dai concorrenti, ma valorizza appunto la combinazione di qualità e prezzo.

Di conseguenza, anche con l’offerta economicamente più vantaggiosa il Committente non è tenuto ad essere insensibile alla bontà del prezzo.

Se, invece, il Committente non avesse voluto beneficiare dell’abilità imprenditoriale dei concorrenti nell’offrire economie di gestione, avrebbe addirittura potuto scegliere un prezzo fisso e lasciare che la competizione si svolgesse unicamente sull’offerta tecnica (art. 95, comma 7 Dlgs n. 50/2016).

Posto che le formule per la valutazione dell’offerta economica sono molteplici – e con varie combinazioni di “effetti distorsivi”  in grado di amplificare o ridurre le differenze (di punteggio) delle offerte economiche – il Committente ha optato per una formula che rispecchiasse l’ordine di grandezza delle distanze di ciascuna offerta economica rispetto a quella migliore.

In conclusione, la ponderazione scelta dal Committente è espressa dalla formula indicata nel bando di gara.

 

 

11 Con la presente facciamo riferimento alla procedura di cui all’oggetto e alla relativa documentazione per porre il seguente quesito:

  • In relazione all’art. 4 punto 1   – OFFERTA ECONOMICA del bando di gara la scrivente intende rilevare che l’applicazione della formula indicata per l’attribuzione dei punteggi (ossia quella che inserisce il valore percentuale di ribasso anziché il   prezzo offerto all’interno della formula stessa) rende il peso del profilo economico molto più rilevante del profilo qualitativo. Ci chiediamo pertanto se fosse reale intenzione del Committente “privilegiare” in maniera così rilevante l’aspetto del prezzo piuttosto che quello della qualità, soprattutto in considerazione della complessità strutturale ed economica del progetto organizzativo-gestionale.

 

In relazione all’art.4, punto 1 – OFFERTA ECONOMICA del Bando di gara la scrivente intende rilevare che l’applicazione della formula indicata per l’attribuzione dei punteggi (ossia quella che inserisce il valore percentuale di ribasso anziché il prezzo offerto all’interno della formula stessa) rende il peso del profilo economico molto più rilevante del profilo qualitativo. Ci chiediamo pertanto se fosse reale intenzione del Committente “privilegiare” in maniera così rilevante l’aspetto del prezzo piuttosto che quello della qualità, soprattutto in considerazione della complessità strutturale ed economica del Progetto Organizativo-Gestionale